La quinta sezione della Cassazione, con la sentenza n. 9208/2007, ha chiarito che il valore di un immobile caduto in successione non diminuisce se gravato da ipoteca. Dunque, nella dichiarazione di successione, l’erede può inserire il debito tra le passività, ma non può sperare che l’ipoteca incida sulla valutazione oggettiva dell’immobile. Il debito garantito da ipoteca su un bene caduto in successione, va considerato solo “tra le passività deducibili e non incide sul valore ipotecato: diversamente opinando, lo stesso verrebbe ad incidere negativamente due volte sul valore dell’asse ereditario".
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