L’Inps spiega il nuovo sistema di recupero crediti

Pubblicato il 11 gennaio 2011 A decorrere dal 1° gennaio 2011, il recupero dei crediti di competenza dell’Inps avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. È quanto reca la circolare n. 168 del 30 dicembre 2010, emessa dall’Istituto nazionale di previdenza sociale.

Il documento interviene a spiegare la disposizione dell’articolo 30 del Dl 78/2010 sul “Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS” che, a partire dal 1° gennaio 2011, introduce un nuovo sistema di riscossione che interesserà le modalità di recupero dei crediti contributivi dell’Istituto.

Questo sistema, tuttavia, non esclude l’avviso bonario per le omissioni contributive. Pertanto, prima del titolo esecutivo l’Inps provvederà a inviare un avviso di pagamento delle somme dovute con valenza bonaria (generalmente di 30 giorni). Con la notifica dell’avviso di addebito, il contribuente in difetto avrà 60 giorni di tempo per regolare il conto, pena l’esecuzione forzata. Se il contribuente ritiene di non essere debitore avrà 40 giorni di tempo per presentare ricorso.

Con effetto dal 1° gennaio 2011, l’attuale modalità di gestione del credito supera l’attuale sistema sotto due ordini di profili:
 
- abolizione della formazione e consegna del Ruolo all’Agente della Riscossione;
- abolizione della cartella di pagamento come titolo per l’attivazione del recupero da parte dell’Agente della Riscossione.

In caso di crediti per i quali la formazione e la consegna dei ruoli è effettuata entro il 31 dicembre 2010, l’Agente della Riscossione continuerà a procedere al recupero coattivo attraverso la cartella di pagamento, ancorché notificata nel corso dell’anno 2011.

L’avviso di addebito da accertamento riguarda i crediti accertati con verifica ispettiva dell’Istituto o di altri Enti o a seguito di accertamento d’ufficio notificato con lettera di diffida. Il contribuente dovrà adempiere al pagamento entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida oppure, entro lo stesso termine, dovrà proporre ricorso amministrativo avverso l’atto notificato, che comporta la sospensione dell’azione di recupero fino alla decisione da parte del competente organo amministrativo. Trascorsi i termini per opporre il ricorso o pagare, l’Agente della Riscossione procederà al recupero coattivo.
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