L’INPS riconosce gli ANF anche in caso di sospensione dell’attività autonoma

Pubblicato il 28 settembre 2019

Gli assegni per il nucleo familiare (cd. “ANF”) spettano anche alle lavoratrici autonome che sospendono l’attività lavorativa per motivazioni connesse alla gravidanza? In via generale, la risposta è positiva ma a una condizione: ossia che la lavoratrice riprenda la propria attività oppure trovi un’altra attività autonoma/subordinata entro un periodo di tempo ragionevole dopo la nascita del figlio. Solo tali condizioni permettono alla lavoratrice il diritto a usufruire dell'assegno settimanale per i figli a carico.

È questo il principio stabilito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C-54418 del 19 settembre 2019. Tale orientamento amplia di fatto la tutela della lavoratrice autonoma, al fine di non determinare una disparità di trattamento rispetto alla dipendente.

ANF per lavoratrici che sospendono l’attività autonoma

Il caso affrontato dalla Corte UE riguarda una cittadina lituana che, in qualità di estetista, interrompeva la propria attività autonoma durante il periodo di gravidanza. Quest’ultima, dopo la nascita del figlio, aveva presentato domanda di ANF settimanale per i figli a carico.

In prima battuta, i giudici – nel richiamare la direttiva 2004/38 – avevano chiarito che la cessazione temporanea dell’attività lavorativa, a causa delle ultime fasi della gravidanza e del periodo post parto, non rientrasse tra i casi di conservazione della qualifica di lavoratore subordinato o autonomo

Tuttavia, poiché l'elenco formulato dalla direttiva non è esaustivo, la Corte UE ha dovuto rivedere la propria posizione. Quindi, anche se una lavoratrice autonoma, in una situazione come quella appena indicata, cessa temporaneamente la propria attività, conserva comunque conserva la qualità di “lavoratrice”. Questo perché la circostanza che “non sia stata effettivamente presente sul mercato del lavoro dello Stato membro ospitante per alcuni mesi non implica che tale persona abbia cessato di far parte di detto mercato durante tale periodo”.

Quanto appena chiarito dalla Corte UE vale a patto che la donna riprenda il proprio lavoro, ovvero trovi un altro impiego autonomo o subordinato dopo il parto, entro un termine ragionevole. Da notare che tale principio vale sia nel caso di lavoro subordinato che autonomo, perché è irrilevante la qualificazione della modalità di esercizio dell'attività economica.

Solo in questo modo, d'altra parte, è garantito il diritto alla libertà di circolazione, che non può essere compromesso per il solo fatto che, per un breve periodo, la donna sospenda l'attività lavorativa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy