L’Inps disciplina gli aspetti contributivi della nuova Aspi
Pubblicato il 15 dicembre 2012
In vista dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2013, dell’Aspi – l’Assicurazione sociale per l’impiego, voluta dalla riforma del lavoro Fornero - l’Inps è intervenuto con la
circolare n. 140/2012 del 14 dicembre 2012 per illustrare l’ambito di applicazione della nuova forma assicurativa, per disciplinare gli aspetti relativi alla contribuzione e per fornire le necessarie istruzioni operative.
Si ricorda che l’Aspi, che andrà a sostituire l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali e l’indennità di disoccupazione speciale edile e dal 2017 anche quella di mobilità, si rivolge a tutti i lavoratori che avranno perduto il reddito da lavoro per disoccupazione involontaria, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperative.
La legge n.
92/2012 prevede, inoltre, una mini-Aspi, in sostituzione della disoccupazione a requisiti ridotti.
Per il finanziamento dell’Aspi e della MiniAspi è previsto l’obbligo di versamento per il datore di lavoro di un contributo ordinario, di un contributo addizionale e di un contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.
Il contributo ordinario di finanziamento delle indennità Aspi e miniAspi, posto a
carico dei datori di lavoro, è pari all’1,31% della retribuzione imponibile.
Tale aliquota contributiva deve essere incrementata anche del contributo dello 0,30%, che è destinato – per le aziende che vi aderiscono - al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, oppure devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia e del Lavoro.
Ne deriva che, dal prossimo anno, i datori di lavoro saranno tenuti a versare un contributo complessivo pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile. Ciò anche per l’assunzione di apprendisti, anche se ne resteranno esclusi gli apprendisti assunti dalle liste di mobilità, e tutte quelle assunzioni agevolate per cui il legislatore richiama la contribuzione per l'apprendistato (quota a carico del datore di lavoro pari al 10%).
La circolare Inps, specifica, inoltre, che anche il costo dei contratti a tempo determinato, in essere al 1° gennaio 2013, subirà un incremento: oltre alla contribuzione ordinaria (1,61% al netto dell'eventuale riduzione) sarà dovuta un'aliquota aggiuntiva nella misura dell'1,40%.
In tal caso, la contribuzione complessivamente dovuta per l’Aspi si attesterà in misura pari al 3,01% (1,61% + 1,40%) della retribuzione imponibile, fatte salve le eventuali riduzioni del contributo previste dalla legge (1,31%). In tutti questi casi, infatti, la quota datoriale da versare rimane fissata nel 10%.
Infine, si prevede che, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro saranno tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.