Il fatto di collocare su un sito internet collegamenti ipertestuali verso opere protette illegittimamente pubblicate su altro sito, costituisce “comunicazione al pubblico” e violazione del diritto d’autore, se effettuato a fini di lucro.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, chiamata ad interpretare, in via pregiudiziale, l’art. 3 par. 1 della Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
In particolare – specifica la Corte - per stabilire se il fatto di collocare su un sito internet un link verso opere protette disponibili liberamente su altro sito senza l’autorizzazione del titolare del diritto, costituisca o meno una “comunicazione al pubblico”, occorre determinare se tale collegamento sia fornito con o senza fini di lucro, da persona che fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito.
Solo qualora il collegamento ipertestuale sia effettuato a fini lucrativi, è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collegamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia pubblicata illegittimamente sul sito cui detto collegamento rimanda. Sicché deve presumersi che il collocamento del link sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l’opera è protetta e che il titolare del diritto d’autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione su internet.
In siffatte circostanze – conclude la Corte Ue con sentenza dell’8 settembre 2016 nella causa C-160/15 – ed a condizione che tale presunzione relativa sia confutata, il collegamento ipertestuale verso opere illegittimamente pubblicate costituisce comunicazione al pubblico, ai sensi dell’art. 3 menzionata Direttiva.
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