Con alcuni documenti di prassi emessi in data 13 marzo 2008, l’agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti a quesiti aventi ad oggetto argomenti relativi al mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo.
Con risoluzione n. 91/E/2008, il Fisco precisa che l’attività di lap dance è da considerare sempre tra quelle di “intrattenimento”, anche se a volte mancano alcuni elementi ritenuti essenziali, come: la partecipazione attiva del pubblico; lo svolgimento dello spettacolo in discoteche o night club e anche se l’accompagnamento musicale non è eseguito dal vivo. Di conseguenza, la lap dance soggiace sia al regime Iva sia alle imposte sull’intrattenimento previste dal Dpr 640/1972. Le somministrazioni di cibi e bevande durante questi spettacoli, dunque, non possono considerarsi accessorie e devono considerarsi assoggettate all’aliquota Iva ridotta del 10%.
Con la risoluzione n. 92/2008, le Entrate chiariscono che per verificare il mancato superamento dei limiti per l’esonero dall’emissione dei biglietti, chi svolge attività di intrattenimento o di spettacolo non deve considerare solo gli incassi per queste attività, ma deve sommare tutti gli altri componenti positivi, come – per esempio – prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni e cessioni o concessioni di diritti televisivi.
Infine, con il documento n. 94/E/2008 è stato confermato che l’esenzione Iva delle operazioni relative all’esercizio di scommesse in occasioni di gare, corse o giochi si applica solo alle operazioni attive, ovvero all’accettazione delle scommesse, poste in essere dai soggetti che organizzano le operazioni e non alla prestazione di servizi relativa alla fissazione delle quote delle scommesse.
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