L’inerenza delle spese secondo prassi e sentenze

Pubblicato il 28 giugno 2010

Se sia disciplinata da legge (art. 109, comma 5 del Tuir) o meno l’inerenza delle spese all’attività lavorativa divide i pareri degli interessati. A spiegare la deducibilità secondo il criterio citato sono intervenuti Entrate e giurisprudenza.

Per l’agenzia delle Entrate la deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione, oggetto dell’attività dell’operatore congressuale, sono deducibili interamente essendo inerenti (risoluzione 47/E/2010); inoltre, l’Iva inglobata nella ricevuta fiscale emessa per le prestazioni di albergo e ristorazione è deducibile con tetto del 75% se la scelta di non richiedere la fattura si basa su calcoli di convenienza economica gestionale.

Quanto alla giurisprudenza si evidenzia che:

- la Cassazione con sentenza n. 2440/2010 ha chiarito che gli interessi passivi sono sottratti al giudizio di inerenza, mentre le spese e gli altri componenti negativi, esclusi gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sottostanno a tale giudizio;

- la Cassazione con sentenza n. 5050/2010 ha spiegato che le sanzioni antitrust non sono deducibili in quanto non inerenti (la spesa per tale sanzione non è qualificabile come fattore produttivo).

In merito alla definizione di inerenza all’esercizio d’impresa è da ricordare che è il collegamento tra attività svolta e componenti economici negativi o positivi.

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