I contribuenti che hanno aderito alla sanatoria di cui all'articolo 12 della legge n. 289/2002, dopo il 25 giugno 2003 erano tenuti ad effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2004 ed il versamento del residuo entro il 18 aprile 2005. Invece, i contribuenti che avevano aderito prima del 25 giugno 2003 dovevano effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2003 ed il secondo entro il 16 aprile 2004, con conseguente decadenza dai benefici della definizione in caso di ritardo od omesso versamento allo scadere di quest'ultimo termine. Lo afferma la risoluzione agenziale n. 125 di ieri.
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