L’inderogabilità dei minimi tariffari non si applica nel rapporto tra professionista ed ente pubblico

Pubblicato il 01 maggio 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6627 del 30 aprile 2012, ha respinto il ricorso presentato da un architetto avverso la decisione con cui i giudici di merito non avevano ritenuto operante, nel calcolo del compenso relativo ad un incarico che lo stesso aveva ricevuto da parte di un ente pubblico, il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari tra il professionista ed il cliente.

La Suprema corte ha, in particolare, ricordato come detta inderogabilità riguardi esclusivamente il rapporto del professionista con il cliente privato escludendola in presenza di committente-ente pubblico. A fronte, quindi, della richiesta del professionista di vedersi riconoscere il diritto a un compenso in linea con quanto previsto dall'articolo unico della legge 340 del 1976, la Corte di legittimità ha sottolineato che “nella disciplina delle professioni intellettuali il contratto costituisce la fonte principale della determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva alla quel si può ricorrere solo in assenza di pattuizioni al riguardo”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Bonus colonnine domestiche, nuova finestra per il contributo su spese 2024

24/04/2025

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente

24/04/2025

Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

24/04/2025

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy