L’inderogabilità dei minimi tariffari non si applica nel rapporto tra professionista ed ente pubblico

Pubblicato il 01 maggio 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6627 del 30 aprile 2012, ha respinto il ricorso presentato da un architetto avverso la decisione con cui i giudici di merito non avevano ritenuto operante, nel calcolo del compenso relativo ad un incarico che lo stesso aveva ricevuto da parte di un ente pubblico, il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari tra il professionista ed il cliente.

La Suprema corte ha, in particolare, ricordato come detta inderogabilità riguardi esclusivamente il rapporto del professionista con il cliente privato escludendola in presenza di committente-ente pubblico. A fronte, quindi, della richiesta del professionista di vedersi riconoscere il diritto a un compenso in linea con quanto previsto dall'articolo unico della legge 340 del 1976, la Corte di legittimità ha sottolineato che “nella disciplina delle professioni intellettuali il contratto costituisce la fonte principale della determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva alla quel si può ricorrere solo in assenza di pattuizioni al riguardo”.
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