L’Inps, con il messaggio 9423/2006, chiarisce che i lavoratori sospesi a partire dal 17 marzo 2005 che richiedono l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (articolo 13, comma 7, del Dl 354/05), hanno diritto a tutte le 65 giornate senza tener conto delle ulteriori giornate di indennità eventualmente godute anteriormente al 17 marzo. Il motivo della decisione risiede nel fatto che la nuova disciplina dell’indennizzabilità, con un limite rinnovato, per i lavoratori sospesi va applicata a partire dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, appunto il 17 marzo 2005.
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