Nella risoluzione n. 307 del 25 ottobre 2007, l’agenzia delle Entrate entra nel merito dell’applicazione delle norme di favore per i contribuenti che prestano servizi al pubblico. Viene chiarito che solo l’energia elettrica erogata al cliente finale con contratti di somministrazione consente al fornitore di energia di effettuare i versamenti Iva con cadenza trimestrale, invece che mensile, senza aggravio di interessi. Mentre, nel caso di forniture a “clienti idonei” che vendono ad altri distributori, produttori o grossisti, in Italia o all’estero, si devono seguire le regole della cadenza mensile. La spiegazione risiede nella disposizione del decreto 370/00.
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