Studenti extracomunitari, limiti all’attività lavorativa

Pubblicato il 24 maggio 2022

Con la nota 24 maggio 2022, n. 1074,l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce chiarimenti in merito ad una richiesta di parere riguardante la normativa lavorativa degli studenti extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione permette lo svolgimento di attività lavorativa per un massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, a condizione che non venga oltrepassato il limite annuale di 1.040 ore.

In particolare, in relazione al periodo estivo in cui solitamente i corsi di formazione sono sospesi, si chiedeva all’Ente se fosse possibile superare il limite fissato in 20 ore settimanali.

Sentito il parere della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, espresso con nota 18 maggio 2022, prot. n. 35/1417, l’INL, rinvenendo la ratio della norma nel consentire allo studente straniero di mantenersi agli studi, fermo restando la prevalenza dell’attività didattico-formativa, non può che interpretare in senso restrittivo la disposizione normativa.

Pertanto, atteso che la disciplina in materia di ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro è subordinata alle quote stabilite con i flussi ex art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 286/1998, e che il permesso per motivi di studio, che consente di svolgere un’attività lavorativa limitata, si pone in termini di eccezionalità nell’ordinamento nazionale, laddove il titolare del permesso per motivi di studio o formazione intenda lavorare per un numero superiore ai limiti sopra indicati è tenuto a richiedere, prima della scadenza, la conversione del permesso per motivi di lavoro.

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