Ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 81/2015, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi e la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi.
Il grande ricorso a tale tipologia contrattuale ad opera dei datori di lavoro ha portato alla presentazione, in commissione Bilancio alla Camera, di un emendamento alla manovra 2018 il quale prevede la riduzione da 36 mesi a 24 mesi del limite di utilizzo del contratto a tempo determinato c.d. “acausale”.
Non è stata, invece, accolta l’ipotesi appoggiata dal presidente dell’INPS, Boeri, sul limite delle attuali cinque proroghe ammissibili nell'arco di trentasei mesi che si voleva far passare a tre nell’arco di ventiquattro mesi.
Conseguentemente, se l’emendamento presentato dovesse diventare legge, il contratto a termine avrebbe un limite massimo di durata di ventiquattro mesi e nell’arco di tale periodo sarebbero ammesse cinque proroghe.
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