La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6618/2007, ha respinto il ricorso di un dipendente licenziato per giusta causa, dopo ripetute assenze ai controlli durante la malattia. In merito , ha sentenziato che la reperibilità del lavoratore ammalato nelle fasce orarie previste, costituisce un onere nel rapporto assicurativo con l'ente previdenziale ed un obbligo accessorio alla prestazione principale, la violazione della quale assume valore disciplinare. In particolare il contratto collettivo imponeva l'obbligo di comunicare all'azienda l'impossibilità di rispettare le fasce orarie e, di dimostrare l'urgenza e l' indifferibilità delle visite mediche cui si sarebbe sottoposto il dipendente. Il non consentire al datore di lavoro il controllo sullo stato di malattia del dipendente, senza dar prova di una ragione di impedimento adeguata, integra giusta causa di licenziamento.
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