Laddove la condotta inadempiente del lavoratore licenziato rientri tra le casistiche per cui il CCNL prevede esclusivamente una sanzione conservativa, il giudice può annullare il provvedimento espulsivo del datore di lavoro e disporre la reintegra del lavoratore stesso.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12365 del 9 maggio 2019.
La tutela reale prevista dall’art. 18 della L. n. 300/1970 si applica nei confronti dei datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori, che occupino più di 15 dipendenti nell’unità produttiva nella quale è occupato il lavoratore licenziato oppure nell’ambito dello stesso comune. Sono inclusi anche i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze globalmente più di 60 lavoratori, indipendentemente dal frazionamento organizzativo delle unità produttive.
La tutela può essere:
Art. 18 dello Statuto dei Lavoratori dopo Riforma Fornero
L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970), a seguito della modifiche apportate dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), prevede ora la tutela reintegratoria unicamente in caso di insussistenza del fatto contestato. Mentre, in ogni altra ipotesi, il lavoratore licenziato ha diritto esclusivamente alla tutela risarcitoria consistente in un’indennità ricompresa tra 12 e 24 mensilità.
A detta dei giudici, la lettura combinata di queste disposizioni protende spesso verso la sola tutela economica dei lavoratori. Ciò deve essere spunto di riflessione per gli ermellini – in sede di valutazione del caso – nel verificare l’ipotesi contestata con particolare severità.
Quindi, solo se il fatto oggetto di contestazione è chiaramente ed univocamente ricompreso dal CCNL tra le sanzioni conservative, allora alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento consegue la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione in servizio del dipendente.
In altri termini, l’applicazione della tutela reintegratoria presuppone un abuso consapevole del potere disciplinare da parte del datore di lavoro. È necessario, pertanto, che il datore di lavoro sia perfettamente cosciente dell’illegittimità del licenziamento per essere la condotta inadempiente ascritta al lavoratore pacificamente ricompresa dal CCNL o dal codice disciplinare tra quelle sanzionate con misura conservativa.
In definitiva, in considerazione della circostanza che la tutela reale costituisce eccezione alla regola che vuole il licenziamento illegittimo collegato ad un rimedio indennitario, alla reintegrazione si accede solo se il fatto contestato rientra in modo inoppugnabile tra le condotte punibili dal CCNL con sanzione conservativa.
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