Licenziamento. Più valore alle testimonianze rese da soggetti estranei all’ambiente lavorativo

Pubblicato il 16 gennaio 2012 Le deposizioni di soggetti estranei all'ambiente lavorativo che provano l’effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (orario di lavoro, assoggettamento ad un superiore, strumentalità delle mansioni e predeterminazione della retribuzione) assumono ancora più valore e possono essere utilizzate per provare senza ombra di dubbio che il lavoratore era considerato a tutti gli effetti un “dipendente”.

A precisarlo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25811/2011, con cui viene risolto il contenzioso tra un fattorino e una banca.

L’uomo che aveva svolto con assoluta regolarità e con tutti i requisiti del rapporto di lavoro subordinato le sue mansioni presso l’istituto di credito, è stato reintegrato al suo posto di lavoro a seguito del riconoscimento della dichiarazione di illegittimità del recesso che gli era stato intimato sotto forma di “licenziamento da un rapporto meramente ipotetico”.

I giudici sono arrivati alla conclusione che si trattasse di un rapporto di lavoro subordinato sulla base delle testimonianze rese da soggetti non appartenenti all’istituto di credito, e proprio grazie ad esse hanno potuto accertare definitivamente che il rapporto ipotetico a cui rinviava la banca è del tutto estraneo ai canoni previsti dal nostro ordinamento.

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