Licenziamento per spaccio: quando è legittimo secondo la Cassazione

Pubblicato il 24 aprile 2025

Licenziamento disciplinare per fatti extralavorativi di rilevanza penale: due pronunce della Cassazione a confronto.

Licenziamento dopo condanna per spaccio, legittimo?

Il tema della legittimità del licenziamento per fatti extralavorativi di rilevanza penale è stato oggetto di attenzione da parte della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – in due recenti ordinanze, la n. 10612 del 23 aprile 2025 e la n. 7793 del 24 marzo 2025.

Pur trattando casi apparentemente simili, le due decisioni approdano a conclusioni opposte, evidenziando come la valutazione della giusta causa debba essere sempre condotta alla luce del contesto concreto, della tempistica degli eventi, del ruolo effettivamente ricoperto dal lavoratore e dell’incidenza reale della condotta sulla relazione fiduciaria tra le parti.

La vicenda esaminata nell’ordinanza n. 10612/2025  

Nel primo caso, la Corte ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore coinvolto in un procedimento penale per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sebbene non fosse intervenuta una condanna penale definitiva al momento del recesso, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la condotta fosse oggettivamente grave e socialmente allarmante, tanto da minare in modo irreversibile il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore.

La Suprema Corte ha valorizzato, in particolare, la gravità intrinseca della condotta, la molteplicità degli episodi, la stabile appartenenza del lavoratore a un contesto criminale organizzato e l’allarme sociale suscitato dai fatti.

È stato altresì ritenuto legittimo l’utilizzo, da parte del datore di lavoro, di elementi tratti dagli atti del procedimento penale, anche in assenza di una prova definitiva, ai fini della valutazione disciplinare.

La decisione è stata resa conforme al principio per cui non è necessario attendere una condanna penale irrevocabile, quando i fatti contestati, seppure extralavorativi, siano di tale gravità da rendere non proseguibile il rapporto di lavoro.

Il caso oggetto dell’ordinanza n. 7793/2025  

Diversa la conclusione raggiunta nella seconda ordinanza, in cui la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano annullato il licenziamento per giusta causa intimato a una lavoratrice condannata con sentenza definitiva per fatti di spaccio risalenti agli anni 2011-2012.

In questo caso, la Corte ha ritenuto che la sanzione espulsiva fosse sproporzionata, sia per la tempestività della reazione datoriale, sia per la posizione marginale della dipendente all’interno dell’organizzazione aziendale.

La lavoratrice, infatti, svolgeva mansioni meramente esecutive, prive di responsabilità gestionali o di visibilità esterna. Dopo i fatti contestati, era rimasta in servizio per diversi anni senza incidenti disciplinari e senza che il datore di lavoro adottasse misure cautelari.

La Cassazione ha quindi escluso che, in quel contesto, il comportamento pregresso potesse considerarsi attuale e concretamente idoneo a incidere negativamente sul vincolo fiduciario.

Particolarmente rilevante, ai fini della decisione, è stata anche la considerazione della condotta del datore di lavoro, che pur essendo a conoscenza dell’arresto già dal 2013, aveva atteso fino al 2019 – e quindi molti anni dopo i fatti – per procedere al licenziamento, sulla base dell’intervenuta sentenza definitiva.

Secondo la Corte, tale ritardo procedimentale compromette la coerenza dell’azione disciplinare, rendendo non proporzionata la sanzione espulsiva.

Analisi comparata: quali criteri incidono sulla legittimità del licenziamento  

Dall’analisi comparativa delle due decisioni emergono con chiarezza alcuni criteri determinanti nella valutazione della legittimità di un licenziamento per fatti extralavorativi:

Considerazioni conclusive  

Le due pronunce confermano l’importanza di un approccio prudente e contestualizzato da parte del datore di lavoro nell’esercizio del potere disciplinare. Laddove si intenda procedere a un licenziamento per fatti extralavorativi, è fondamentale valutare in concreto:

Solo un’attenta ponderazione di tali fattori potrà garantire la legittimità del recesso e prevenire contenziosi in sede giudiziaria.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Bonus colonnine domestiche, nuova finestra per il contributo su spese 2024

24/04/2025

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente

24/04/2025

Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

24/04/2025

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy