Con ordinanza n. 8902 del 4 aprile 2024, la Corte di cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento per giusta causa che un'azienda aveva comminato ad un proprio dipendente a seguito di una condanna penale per reati commessi quasi venti anni prima rispetto alla contestazione disciplinare.
Nel caso specifico, il licenziamento disciplinare è stato annullato e il lavoratore è stato reintegrato nel posto di lavoro, con pagamento di un'indennità risarcitoria.
In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema corte (da ultimo, con la recente ordinanza n. 4458/2024), è stato ribadito che la condanna penale precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro non necessariamente implica un licenziamento legittimo.
È necessario valutare se la condanna ha inciso sul rapporto di lavoro in atto e se la condotta criminosa è incompatibile con l'elemento fiduciario del rapporto medesimo.
Nel caso analizzato, la condanna era molto risalente nel tempo e la sentenza di condanna era stata emessa prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, il dipendente non occupava una posizione gerarchica o decisionale all'interno dell'azienda.
Di conseguenza, la Sezione lavoro della Corte di legittimità ha confermato la decisione dei giudici di merito di annullare il licenziamento disciplinare in esame, con conseguente reintegra del dipendente nel posto di lavoro.
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