Giustificato motivo oggettivo: repêchage senza obbligo di formazione aggiuntiva

Pubblicato il 21 giugno 2024

L'obbligo del datore di lavoro di tentare di ricollocare il lavoratore licenziato (repêchage) è limitato alle mansioni inferiori che siano compatibili con il bagaglio professionale del lavoratore al momento del licenziamento.

Questo significa che il datore di lavoro non è obbligato a fornire una formazione specifica per adattare il lavoratore a nuove mansioni che richiedano competenze non già possedute dal lavoratore.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza n. 17036 del 20 giugno 2024, pronunciata sul ricorso proposto da alcuni lavoratori contro il loro licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO).

Repêchage: nessun obbligo di formare i lavoratori nelle mansioni inferiori

Il caso esaminato

Nella vicenda in esame, i lavoratori erano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo, con la motivazione principale di una riorganizzazione aziendale.

La Corte d'Appello aveva rigettato l'impugnativa dei dipendenti, escludendo la natura ritorsiva del licenziamento irrogato e negando la violazione dell'obbligo di repêchage (ricollocazione) da parte del datore di lavoro.

I giudici di appello, in particolare, avevano ritenuto che le mansioni inferiori disponibili richiedevano competenze che i lavoratori non possedevano, non obbligando quindi il datore di lavoro a fornire ulteriore formazione.

I lavoratori, ciò posto, avevano impugnato la sentenza d'appello davanti alla Corte di cassazione, sostenendo che l'obbligo di repêchage non era stato rispettato.

Definizione e contesto del Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si verifica quando il datore di lavoro interrompe il rapporto di lavoro per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro o al suo regolare funzionamento.

È fondamentale che il datore di lavoro dimostri la reale necessità di tale misura e che non vi siano alternative praticabili per ricollocare il dipendente, rispettando così l'obbligo di repéchage.

Obbligo di repêchage

L'obbligo di repêchage richiede al datore di lavoro di cercare di ricollocare il dipendente licenziato in altre mansioni disponibili nell'azienda, compatibili con le competenze del lavoratore. Si tratta di una misura di tutela per evitare il licenziamento quando esistono posizioni alternative.

La decisione della Corte di cassazione

Nella vicenda in esame, la Corte di cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori coinvolti, stabilendo che non vi erano posizioni alternative compatibili con le loro competenze.

L'obbligo di repêchage - ha puntualizzato la Corte - è limitato alle mansioni compatibili con il bagaglio professionale del lavoratore.

Andava escluso, ciò posto, che il datore fosse tenuto a un obbligo di formazione aggiuntiva nei confronti dei dipendenti.

Nel caso in esame, vi era stato un esercizio dello ius variandi datoriale per “modifica degli assetti organizzativi aziendali”, incidente sulla posizione del lavoratore, di natura unilaterale e non concordata.

L'obbligo di ricollocamento, quindi, andava applicato limitatamente alle attitudini ed alla formazione di cui il lavoratore era dotato al momento del licenziamento.

La Corte territoriale, in tale contesto, aveva accertato che i lavoratori licenziati non erano provvisti di un idoneo bagaglio professionale per svolgere le mansioni inferiori dei nuovi assunti, se non a seguito di un percorso di riqualificazione.

Tale accertamento, congruamente argomentato, era insindacabile in sede di legittimità e comunque era stato contestato dai lavoratori in modo assolutamente generico.

Sono stati respinti, in definitiva, i motivi dei lavoratori ricorrenti, con condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione:

“In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo datoriale di repêchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, secondo comma c.c., è limitato alle mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento, che non necessitino di una specifica formazione che il predetto non abbia”.

Tabella di sintesi dell'ordinanza

Sintesi del caso Licenziamento di alcuni lavoratori per giustificato motivo oggettivo dovuto a riorganizzazione aziendale.
Questione dibattuta Se il datore di lavoro è obbligato a ricollocare i lavoratori in mansioni inferiori, anche fornendo formazione aggiuntiva.
Soluzione della Corte di cassazione La Corte ha stabilito che l'obbligo di repéchage è limitato alle mansioni inferiori compatibili con le competenze già possedute dai lavoratori al momento del licenziamento, senza obbligo di formazione aggiuntiva.
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