Per il lavoro domestico è espressamente prevista l’esenzione dall’applicazione dell'onere della forma scritta, imposto dall’art. 2, Legge n. 604/1966, come novellato dall'art. 2, Legge 108/1990, con la conseguente inefficacia del licenziamento intimato in suo difetto (ex multis: Cass. 1 agosto 2007, n. 16955 e Cass. 10 settembre 2012, n. 15106).
Questo è quanto è stato confermato con ordinanza n. 23766 dell’1 ottobre 2018, dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha ritenuto valido quanto asserito dalla Corte territoriale ovvero che, una volta asserito che nel caso di specie il licenziamento intimato verbalmente è comunque legittimo e pienamente efficace, diventa irrilevante verificare se in concreto era stato intimato dalla datrice di lavoro o se era stata la stessa lavoratrice a rassegnare le dimissioni (in pratica si tratterebbe di un “falso problema”).
E’ quindi legittimo il licenziamento della collaboratrice domestica intimato oralmente.
Si rappresenta, tuttavia che la sentenza si riferisce ad un licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore del nuovo CCNL Colf e badanti il quale prevede espressamente che, su richiesta scritta del lavoratore, il datore di lavoro debba rilasciare “una dichiarazione che attesti il licenziamento”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".