Licenziamento nullo prima della fine della malattia

Pubblicato il 23 maggio 2018

E’ nullo il licenziamento del lavoratore e non solo inefficace, se intimato durante il periodo di malattia, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto.

La Corte di Cassazione, Sezioni unite – sentenza n. 12568/2018 – superando il contrasto giurisprudenziale sorto sull’argomento e ribaltando la decisione dei giudici territoriali, secondo i quali il recesso non deve considerarsi invalido, ma puramente inefficace sino all’ultimo giorno di malattia, ha sancito la nullità assoluta del provvedimento datoriale se intimato al dipendente in costanza di malattia, prima della fine del periodo di comporto.

Per i Supremi giudici non ha importanza il fatto che il licenziamento in malattia avrebbe provocato degli effetti solo dopo il superamento del comporto. Ciò che conta è che il diritto alla salute dei lavoratori sia sempre e in qualunque modo preservato. È necessario che i lavoratori abbiano il tempo di riprendersi, per poi verificare se le condizioni fisiche sono ancora compatibili con l'attività svolta.

I requisiti di validità del recesso, quindi, devono sussistere al momento in cui lo stesso viene intimato.

Contrasto giurisprudenziale: decisione nulla e non solo inefficace

La sentenza n. 12568 delle Sezioni unite è particolarmente importante perché risolve una questione pratica, molto frequente.

Da una parte, infatti, l’articolo 2110 del Codice civile dispone che, in caso di malattia del lavoratore, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto solamente una volta “decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità”.

Dall’altra parte, però, la legge nulla dice circa la sorte del licenziamento intimato prima che tale periodo sia effettivamente trascorso.

Sciogliendo tale dubbio, la Suprema Corte accoglie il ricorso di un lavoratore licenziato in malattia per superamento del comporto ancora prima dello spirare del termine e sancisce il seguente principio di diritto: “il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, cod. civ.”

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