Licenziamento. Ok a impugnativa stragiudiziale eseguita dal difensore

Pubblicato il 21 aprile 2021

L'impugnazione stragiudiziale del licenziamento può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore, previamente munito di apposita procura scritta.

Non è necessario, a tal fine, che il suddetto rappresentante comunichi o documenti il proprio mandato al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, perché, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato.

Impugnazione mediante difensore legittima

E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 9650 del 13 aprile 2021 e sulla cui base è stata ribaltata una decisione di merito con cui era stata giudicata inefficace un’impugnativa stragiudiziale ex art. 6, comma 1, Legge n. 604 del 1966, che era stata sottoscritta soltanto dai legali della lavoratrice.

Secondo la Corte d’appello, l'impugnativa in oggetto, in cui i legali avevano dichiarato "di scrivere l'atto in questione, in nome, per conto e nell'interesse della Sig.ra … e di intervenire nella vicenda in forza di mandato all'uopo conferito loro" aveva utilizzato una formulazione che non era sufficiente a conferire efficacia all'atto, in mancanza di una comunicazione contestuale - o entro i termini decadenziali previsti per l'impugnativa - dell'atto dal quale emerga una ratifica dell'operato del rappresentante.

La difesa della dipendente si era rivolta ai giudici di legittimità, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sull’assunto che chi agisce nel nome e nell'interesse del lavoratore non ha l'onere di comunicare o di documentare la procura, salvo che il datore di lavoro gliene faccia richiesta ai sensi dell'art. 1399 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c., richiesta nella specie mai avanzata.

Censura, questa, giudicata fondata dalla Suprema corte alla luce del principio di diritto sopra richiamato.

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