La Corte di Giustizia Europea richiama una precedente sentenza del 4 ottobre 2018 nella causa C-12/17, Dicu, secondo cui il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato all’obbligo di aver effettivamente lavorato nei casi in cui il lavoratore risulta impossibilitato ad adempiere a suddetto obbligo per circostante non imputabili alla sua volontà, come una malattia o, nella fattispecie, a causa di un licenziamento successivamente dichiarato illegittimo.
Nella sentenza, la Corte stabilisce che “il periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro deve essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite”. Ne consegue che il licenziato illegittimamente ha diritto alle ferie maturate nel periodo che intercorre fra il licenziamento e la sua reintegrazione nel posto di lavoro o, nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse cessare dopo la reintegrazione, a un’indennità sostitutiva delle corrispondenti ferie non godute.
Tuttavia se il lavoratore, nel periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione nel posto di lavoro, ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato, potrà far valere i diritti relativi alla ferie annuali retribuite deducendo il periodo di ferie corrispondente e maturato presso il nuovo datore di lavoro.
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