Illegittimo il licenziamento per giusta causa del responsabile dei punti vendita se l'inadempimento posto in essere non è stato così grave da giustificare il licenziamento.
Applicabile, nel predetto caso, la tutela ex art. 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori e non la reintegra.
E' stata confermata, dalla Corte di cassazione, la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare che una società aveva comminato ad un proprio dipendente.
Nella specie, le condotte oggetto di contestazione disciplinare erano tutte configurabili in termini di "mancata esecuzione" di determinati e specifici compiti propri dell'istruttore responsabile di punti vendita.
Si trattava di vere e proprie condotte omissive, che violavano precisi obblighi giuridici positivi, ossia di fare.
Esse, pertanto, integravano non una "esecuzione negligente", bensì la "mancata esecuzione" di prestazioni lavorative.
Nel corso dell'istruttoria, erano risultati confermati gli inadempimenti addebitati al dipendente, e ciò relativamente alla formazione dei capi reparto e ai controlli del livello di igiene, qualità e vendita nonché dello stato del rifornimento.
Era stata esclusa, tuttavia, la configurazione di profili di danno in capo alla società datrice di lavoro.
L'inadempimento contestato, quindi, era stato appurato, ma non risultava "notevole" ai sensi dell'art. 2119 c.c., per cui la tutela cui fare riferimento era quella prevista dall'art. 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori, applicabile anche rispetto al profilo della sproporzione tra sanzione espulsiva adottata e fatti comunque ritenuti dimostrati.
Con ordinanza n. 30427 del 2 novembre 2023, la Sezione lavoro della Cassazione ha confermato tale statuizione, ritenendola adeguatamente motivata.
Da un lato, infatti, la Corte territoriale aveva escluso che gli inadempimenti contestati fossero privi di rilevanza disciplinare.
Dall'altro, aveva anche sottolineato la mancata dimostrazione che tali violazioni fossero state compiute in modo ampio e generalizzato e avessero realizzato dei profili di danno per la società.
In questo modo, pur dando atto dell'inquadramento posseduto dal lavoratore, la Corte d'appello aveva mostrato di ritenere quel profilo non decisivo, e ciò nell'ambito dell'apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, qualora, come nella specie, adeguatamente motivato.
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