Licenziamento del lavoratore distaccato solo se è impossibile il repechage nell'azienda di provenienza
Pubblicato il 12 dicembre 2013
Secondo la Corte di cassazione, Sezione lavoro – sentenza n.
27651 depositata l'11 dicembre 2013 – la cessazione dell'interesse al distacco o la soppressione del posto di lavoro presso l'azienda distaccata non costituiscono motivi sufficienti per giustificare il licenziamento, dovendo, in ogni caso, essere verificati gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo con riferimento all'ambito aziendale del datore di lavoro; in capo a quest'ultimo, inoltre, ricade l'onere probatorio circa l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore nell'azienda di provenienza.
Sulla base di questo assunto la Suprema corte ha confermato la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano accolto le ragioni di un lavoratore che si doleva di essere stato licenziato a causa della chiusura dell'azienda presso cui era stato distaccato senza che il datore avesse allegato e dimostrato l'impossibilità di riutilizzo del dipendente all'interno della propria organizzazione d'impresa. Al lavoratore, la Corte di gravame aveva riconosciuto il diritto alla differenza tra le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegra e quelle corrisposte per effetto di lavoro prestato a favore di altri soggetti.