Legittimo il licenziamento del dirigente per mancato superamento della prova laddove il contratto non preveda un tempo minimo per il periodo di prova e il dirigente abbia avuto modo di svolgere effettivamente il proprio lavoro.
Con sentenza del 7 ottobre 2024, il Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, si è occupato di una controversia lavorativa tra un dirigente e una società, datrice di lavoro.
La società, dopo aver assunto il dirigente a tempo indeterminato con un incarico di responsabilità per lo sviluppo di una particolare divisione, aveva successivamente deciso di licenziarlo durante il periodo di prova.
Il dirigente aveva contestato il licenziamento, ritenendolo illegittimo, privo di fondamento e motivato da ragioni pretestuose; inoltre, aveva sostenuto che il periodo di prova fosse stato troppo breve per consentire una valutazione completa delle sue competenze rispetto alla complessità dell'incarico assegnato.
Il Tribunale toscano ha rigettato le doglianze del dirigente, ritenendo che il licenziamento avvenuto durante il periodo di prova fosse legittimo.
Il giudice del lavoro ha ricordato che il datore di lavoro può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o indennità durante il periodo di prova, come previsto dall'articolo 2096 del Codice Civile, purché al lavoratore siano effettivamente fornite le condizioni per svolgere le proprie mansioni e dimostrare le proprie competenze.
In questo caso, l'organo giudicante ha ritenuto che il periodo di prova, sebbene di durata inferiore rispetto a quanto inizialmente stabilito, avesse comunque consentito al dirigente di interagire con le funzioni chiave dell'azienda, collaborare con il team di vendita e persino produrre una bozza di piano industriale.
Tali attività avevano fornito alla società gli elementi necessari per valutare le capacità e l'attitudine professionale del dirigente.
La decisione di licenziamento era stata motivata da divergenze operative e strategiche rilevate tra il dirigente e l'azienda, atteso che il primo non possedeva un approccio sufficientemente incisivo per allinearsi agli obiettivi aziendali.
La società aveva quindi esercitato il proprio diritto di recesso poiché, secondo la valutazione del giudice, il dirigente era stato messo nelle condizioni di espletare il proprio ruolo.
Poiché, infatti, il contratto non prevedeva un tempo minimo per il periodo di prova e il ricorrente aveva avuto modo di svolgere effettivamente il proprio lavoro, la società aveva potuto legittimamente concludere il rapporto già dopo un mese e mezzo, avendo rilevato che le sue qualità professionali non erano adeguate al ruolo da ricoprire.
In merito alla richiesta risarcitoria avanzata dal dirigente, volta a ottenere il rimborso delle spese sostenute per uno specifico corso di formazione, il Tribunale ha rigettato tale pretesa.
La formazione - ha precisato il Tribunale - rappresentava un investimento personale e autonomo del dirigente, non rientrante tra le voci di danno imputabili alla società, e utile per il suo percorso professionale indipendentemente dall'incarico specifico.
In conclusione, il giudice di merito ha confermato la legittimità del licenziamento, sottolineando che la società aveva operato nel pieno rispetto delle norme contrattuali e delle disposizioni di legge applicabili.
Sintesi del Caso | Un dirigente, assunto con periodo di prova, è stato licenziato dopo un mese e mezzo per mancato superamento della prova. Il dirigente ha contestato il licenziamento come illegittimo. |
Questione Dibattuta | Se il licenziamento durante il periodo di prova, senza durata minima, fosse legittimo nonostante il breve periodo di valutazione delle capacità del dirigente. |
Soluzione del Tribunale | Il Tribunale ha confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo che il dirigente avesse avuto modo di dimostrare le proprie capacità e che il contratto non prevedeva una durata minima. |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".