L’obbligo del datore di lavoro di rendere informazioni alle autorità in caso di licenziamento collettivo non rappresenta una tutela per i lavoratori ma consente semplicemente all’autorità competente di conoscerne le ragioni.
Questo quanto emerge dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 13 luglio 2023 n. C-134/22 nell’ambito di una controversia tra un lavoratore dipendente e il curatore fallimentare di una società sula validità del licenziamento avvenuto nell’ambito di un licenziamento collettivo,
Nel 2020, avviata la procedura di consultazione del comitato aziendale che agiva in qualità di rappresentante dei lavoratori, sono state comunicate al comitato stesso le informazioni previste dalla direttiva in materia di licenziamenti collettivi senza però che nessuna copia sia stata trasmessa all’autorità pubblica competente, vale a dire l’Agenzia per il lavoro di Osnabrück in Germania, cui il progetto di licenziamento collettivo è stato comunque notificato. Successivamente, quest’ultima ha fissato incontri di consulenza per la maggior parte dei lavoratori interessati dal licenziamento.
Nell’ambito di un ricorso un dipendente ha sostenuto che la mancata trasmissione all’Agenzia per il lavoro della copia della comunicazione inviata al comitato aziendale determinava l'invalidità del licenziamento.
La Corte federale del lavoro, investita della questione, pur ritenendo che tale omissione rappresenti violazione della legge tedesca che traspone la direttiva dell’Unione nel diritto nazionale, non ravvisando una sanzione espressa per una simile violazione ha espresso dubbi in merito alla conseguente nullità del licenziamento.
Con la sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia evidenzia che l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere, in caso di licenziamenti collettivi, all’autorità pubblica competente almeno una copia della comunicazione scritta inviata ai rappresentanti dei lavoratori a scopo di consultazione non ha la finalità di tutelare i lavoratori interessati, ma solo di conoscere le ragioni del licenziamento, il numero e le categorie dei lavoratori coinvolti e il periodo in cui si prevede di effettuare licenziamenti.
L’autorità pubblica competente, prosegue la Corte, è solo destinataria di una copia di taluni elementi della comunicazione senza che abbia o possa avere un ruolo attivo nelle fasi successive
In conclusione, la Corte dichiara che la trasmissione avviene esclusivamente a fini informativi e preparatori, e il mancato adempimento della stessa non integra gli estremi per l'invalidità dei licenziamenti collettivi.
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