La Cassazione, con la sentenza n. 5545 del 2007, nel respingere il ricorso avanzato dopo il termine di decadenza da un’infermiera specializzata, licenziata per assenza ingiustificata dopo un procedimento disciplinare per lo stesso motivo, chiarisce che lo stato d’incapacità naturale del dipendente licenziato non sospende l’obbligo di impugnare il recesso. Il termine di decadenza continua a decorrere eccetto il caso in cui la parte interessata non riesca a provare di non aver potuto conoscere la lettera di licenziamento. Una volta scaduto il termine non si ha diritto neanche ad agire per il risarcimento del danno in base al diritto comune, poiché al giudice è preclusa ogni indagine sulla legittimità del recesso. Unico appiglio è rappresentato dalla prova di un comportamento illecito dell’imprenditore ulteriore e diverso da quello che ha generato il recesso.
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