Ancora poco tempo per assolvere al pagamento dell'imposta di bollo sui libri e registri contabili tenuti con modalità informatica nel 2022 da parte dei soggetti passivi con l’esercizio coincidente con l’anno solare.
Dopo il pagamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali, scaduta il 16 marzo, le società con esercizio coincidente con l'anno solare hanno di fronte un altro adempimento, ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014, che prevede, infatti, che entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, tale imposta debba essere versata.
NOTA BENE: La scadenza del 2 maggio non interessa, invece, coloro che tengono i registri su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo.
Per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili è richiesto il versamento dell'imposta di bollo, di cui all'art. 16, lett. a), della Tariffa allegata al DPR 642/72.
Nello specifico, devono pagare tale imposta i soggetti che utilizzano i documenti o registri in forma informatica, diversi dalle fatture elettroniche, per la tenuta:
La misura dell’imposta di bollo è pari a:
Ai fini del pagamento dell’imposta di bollo sui registri tenuti con modalità informatiche, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il concetto di “registrazione”, affermando che “per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalla righe di dettaglio”.
Nel dettaglio:
• per il libro degli inventari «accadimento contabile» va inteso come registrazione relativa a ciascun cespite (nonché la registrazione della nota integrativa);
• per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito a ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.
ATTENZIONE: Il versamento dell’imposta di bollo, da eseguire tramite modello F24, è dovuto ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
Il pagamento dell'imposta di bollo deve essere eseguito esclusivamente con modalità telematiche tramite il modello F24.
Il codice tributo da utilizzare è:
Chi non corrisponde – in tutto o in parte – l’imposta di bollo è soggetto alla sanzione che va dal 100% al 500% dell’imposta, con possibilità, in caso di violazione, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, del Dlgs 472/1997), procedendo al versamento dell’imposta dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.
Per versare la sanzione si devono indicare nel modello F24 i seguenti codici tributo:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".