La legge di Bilancio 2023 ha apportato significative modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali. È stato, infatti, incrementato da 5.000 euro a 10.000 euro il limite massimo dei compensi erogabili da ciascun utilizzatore ed è stata estesa la platea dei fruitori che, dal 1° gennaio 2023, ricomprende, salvo alcune specifiche eccezioni, tutti i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Abrogata la speciale disciplina dedicata alle imprese alberghiere o del settore ricettizio, nell’ambito del turismo, che prevedeva la possibilità di ricorrere al contratto di prestazione occasionale solo laddove il datore di lavoro impiegasse fino a otto lavoratori ed in favore di lavoratori rientranti tra i soggetti specificatamente elencati al comma 8.
Quanto, invece, alle prestazioni rese dagli steward a favore delle società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, l’Istituto previdenziale ha ribadito – come già esposto nella circolare n. 103/2018 – la non applicazione del limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori (per il 2023 innalzato a 10.000 euro).
Le istruzioni INPS sono state fornite con la circolare 19 gennaio 2023, n. 6.
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