Il beneficio della liberazione anticipata comporta, ove ne siano riconosciute le condizioni - partecipazione all'opera di rieducazione - una detrazione di pena pari, in ogni caso, a settantacinque giorni. Questo, nei due anni successivi all'entrata in vigore del Decreto legge n. 146/2013, salvo che per i condannati per uno dei reati previsti dall'articolo 4 bis della Legge n. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
E’ questo provvedimento, infatti, a prevedere espressamente che la misura della liberazione anticipata sia di 75 giorni a semestre per il periodo di due anni dalla propria entrata in vigore.
Se tale beneficio sia già stato concesso, a decorrere al 1° gennaio 2010, nella misura ordinaria di quarantacinque giorni di riduzione della pena, il riconoscimento di una detrazione ulteriore di trenta giorni per ogni singolo semestre “è subordinato alla verifica che il condannato abbia continuato, nel corso dell'esecuzione successiva alla fruizione del beneficio, a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione”.
Sono questi i principi enunciati dalla Corte di cassazione, Prima sezione penale, nel testo della sentenza n. 356, depositata il 9 gennaio 2018.
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