Liberalizzazioni. Riappare l'Iva sulle cessioni di immobili

Pubblicato il 24 gennaio 2012 Modificato il regime Iva delle cessioni e locazioni dei fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttrici: è una delle misure del decreto sulle liberalizzazioni.

La novità riguarda la possibilità, per imprese di costruzione o ristrutturazione, di optare per l'imponibilità ad Iva sia quando affittano gli immobili sia quando li vendono, anche dopo che siano trascorsi cinque anni dalla fine dei lavori di costruzione o di ristrutturazione. Si rammenta che prima della modifica in parola erano soggette ad Iva le cessioni di abitazioni costruite o ristrutturate da meno di cinque anni.

Questo comporta che le imprese, optando per l'imponibilità, non perdano le detrazioni connesse all'Iva. Le novità entreranno in vigore dalle operazioni effettuate dal giorno di entrata in vigore del decreto; quindi il riferimento è alla data della stipula del rogito.

Altra novità in materia di Iva riguarda l'ultimo comma dell'articolo 60 del D.P.R. n. 633/1972 che, dopo la modifica, prevede il diritto del contribuente di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti solo in seguito al pagamento dell'imposta. Il testo finora vigente vietava al cedente, colpito dall'accertamento, di rivalersi dell'Iva sul cessionario.
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