Liberalità indirette tra coniugi e genitori-figli, tassazione

Pubblicato il 10 dicembre 2020

Le liberalità diverse dalle donazioni - ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento del donatario correlato ad un impoverimento del donante senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 c.c. - sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.

Questo nel caso in cui tali liberalità siano di valore superiore alle franchigie oggi esistenti ed ossia:

Per i casi, invece, in cui la norma vigente non prevede franchigie (ovvero con riguardo a soggetti diversi da coniuge, parenti in linea retta, fratelli e sorelle, persone portatrici di handicap), l'imposta trova applicazione sull'intero importo della liberalità.

Con riferimento a tali fattispecie di liberalità indirette imponibili, l'aliquota da applicare è quella dell'8 % - percentuale massima prevista dalla legge - a prescindere dal rapporto di parentela del beneficiario, così da mantenere la funzione latamente sanzionatoria contemplata dal legislatore (posto che l'aliquota del 7% non esiste più e non appare coerente "mescolare" tra loro aliquote e franchigie vecchie e nuove).

Senza un atto di donazione formale e senza la registrazione volontaria da parte del contribuente, quindi, non sono infatti applicabili le aliquote di favore previste dalle nuove norme sulle donazioni e successioni.

Accertamento di liberalità indirette: aliquota con funzione sanzionatoria

E’ questa l’interpretazione che la Corte di cassazione ha reso rispetto dell'articolo 56-bis, commi 1 del D. Lgs. n. 346/1990 (TUS) in tema di accertamento delle liberalità indirette, per come enunciata in due recenti decisioni aventi ad oggetto delle donazioni indirette.

Liberalità indiretta genitori – figli

In un caso, deciso con ordinanza n. 28047 del 9 dicembre 2020, la Suprema corte ha accolto il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza con cui la CTR aveva ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta sulle donazioni dovuta per liberalità indirette effettuate da un genitore nei confronti della figlia, ex art. 56-bis, commi 1 e 2 del TUS.

In particolare, i giudici regionali avevano ritenuto che le liberalità in oggetto fossero da qualificare non come donazioni indirette ma come “dirette tra genitore e figlio”, considerando priva di rilevanza l’assenza delle formalità richieste dall’art. 782 c.c.

La fattispecie, per la Commissione tributaria, non era ossia riconducibile alla disciplina prevista dal menzionato art. 56 bis ma alla generale disciplina sulle imposte di successione e donazione.

Secondo gli Ermellini, tuttavia, i giudici regionali avevano operato una erronea ricostruzione della fattispecie astratta recata dall’art. 56 bis e per questo hanno cassato, con rinvio, la decisione impugnata.

Accredito nel conto corrente del coniuge: donazione indiretta

Con ordinanza n. 27665 pubblicata il 7 dicembre 2020, la Cassazione ha confermato invece la decisione di secondo grado con cui la CTR aveva riliquidato l'imposta di donazione dovuta da una contribuente rispetto alla liberalità indiretta di 12 milioni di euro - non registrata ed emersa nel corso di un controllo sui redditi dichiarati - ricevuta dal marito mediante un accredito in conto corrente.

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