La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza relativa alla causa C-373/19, ha analizzato il regime di esenzione Iva previsto dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera i) e j), della Direttiva 2006/112/Ce per l’«insegnamento scolastico o universitario», restringendo ulteriormente il suo perimetro di applicazione.
La disciplina era stata già oggetto della precedente sentenza del marzo 2019, causa C-449/17, con la quale era stata esclusa dall’ambito di applicazione del regime Iva di favore l’insegnamento della guida automobilistica impartito dalle scuole guida.
Ora è il turno delle prestazioni di insegnamento del nuoto. Anche in questo caso, la conclusione a cui giungono i giudici europei è la stessa: “la nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto”.
Una scuola di nuoto tedesca, gestita sotto forma di società di diritto civile, che nell’ambito della sua attività impartisce, principalmente a bambini, corsi di vari livelli vertenti sull’apprendimento delle basi e delle tecniche del nuoto, chiedeva se le suddette prestazioni potessero essere considerate esentate dall’IVA.
L’Amministrazione finanziaria aveva rifiutato di considerare dette prestazioni esenti dall’Imposta sul valore aggiunto.
Di conseguenza, nel corso di un procedimento avverso una verifica fiscale relativa agli anni dal 2007 al 2011, la Corte tributaria federale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE una questione con la quale si chiedeva se:
Con riferimento alla prima questione, la Corte evidenzia come il legislatore dell’Unione europea abbia inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale.
Pertanto, secondo la Corte, la nozione di «insegnamento scolastico o universitario» ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, ad un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso.
È proprio alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se l’insegnamento del nuoto, impartito da una scuola di nuoto, possa rientrare nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112, e dunque godere dell’esenzione dall’Imposta sul valore aggiunto.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio sottolinea che sussiste un rilevante interesse generale all’insegnamento del nuoto, che ai fini dell’esenzione, lo porta a distinguersi da altre tipologie di insegnamenti, come, per esempio, quello della guida automobilistica impartito da una scuola guida.
Tuttavia, pur riconoscendo una indubbia importanza all’insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto e una sua chiara finalità di interesse pubblico, secondo la Corte di giustizia UE “esso costituisce, comunque, un insegnamento specialistico ed impartito ad hoc, che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.
Per tali ragioni, la Corte europea ritiene che la nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112, non comprende l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto. Pertanto, non ogni tipologia di insegnamento specifico – sebbene ugualmente importante «per garantire la sicurezza e l’integrità fisica delle persone» – va considerata esente ai fini Iva.
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