Lettere d’intento per i fornitori nel Cassetto fiscale

Pubblicato il 27 febbraio 2020

A disposizione dei fornitori, dal 2 marzo, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali, al fine di poter effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva.

Il provvedimento prot. 96911 del 27 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate rende noto che le informazioni saranno presenti nel Cassetto fiscale.

Con il suddetto atto sono stati aggiornati anche il modello di dichiarazione d’intento, le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Lettere d’intento nel Cassetto fiscale dal 2 marzo

Con il provvedimento viene data attuazione all’articolo 12-septies del DL n. 34/2019, vigente dal periodo d’imposta 2020, che ha modificato le modalità attraverso cui gli operatori comunicano all’Agenzia l’intenzione di avvalersi del regime di non imponibilità delle cessioni all’esportazione ai fini dell’Iva.

In base alle modifiche contenute nel DL n. 34/2019, la lettera d'intento, attraverso cui l'esportatore abituale richiede al fornitore (o all'ufficio doganale, nel caso di importazioni) la non applicazione dell'Iva sulle operazioni fino ad un determinato importo, non deve più essere inviata al fornitore stesso ma trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate che, a sua volta, rilascia una ricevuta telematica con un protocollo di ricezione.

Il fornitore accederà, prima di emettere la fattura senza imposta, alle informazioni della dichiarazione d'intento attraverso il Cassetto fiscale. Nella fattura è tenuto a indicare il protocollo di ricezione.

Altra novità, non sarà più necessario elencare le dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione annuale.

Le informazioni potranno essere consultate anche dagli intermediari delegati dai fornitori ad accedere al proprio Cassetto fiscale.

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