L’esenzione Ires per le società cooperative agricole è ampia

Pubblicato il 09 gennaio 2014 L’Alleanza delle cooperative italiane si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per sapere se l’esenzione dall’Ires per le società cooperative agricole di cui all’articolo 10 del Dpr n. 601/1973, così come modificato dalla Legge n. 311/2004, trovi applicazione non solo per le variazioni in aumento previste nel Tuir, ma anche per quelle rinvenibili in altre disposizioni normative.

L’istante, nello specifico, riteneva che la suddetta esenzione potesse applicarsi a tutte le variazioni in aumento del risultato civilistico anche se derivanti dall’applicazione di disposizioni normative diverse dal Tuir, quali, per esempio, le variazioni in aumento derivanti dall’indeducibilità dall’Ires dell’Ici e dell’Irap.

L’Agenzia offre la propria interpretazione con la consulenza giuridica n. 954-20/2013 del 18 dicembre 2013.

La conclusione prospettata è che il reddito delle cooperative agricole usufruisce dell'esenzione da Ires sul reddito imponibile indipendentemente dalle modalità di formazione.

Di fatto, l’esenzione del reddito imponibile di cui al citato articolo 10, non si applica solo sulla quota pari al 20% degli utili netti annuali, la quale deve essere in ogni caso soggetta ad imposizione, come ricordato nella circolare n. 34/E/2005.

Ne deriva che le coop agricole assoggettano ad imposizione il 20% degli utili netti annuali, esentando le altre variazioni in aumento previste ai fini Ires. Per di più non è prevista alcuna ulteriore limitazione sull’esenzione della restante parte del redito imponibile.

Ne consegue, che tale esenzione sulla parte restante del reddito spetti non solo per le variazioni in aumento derivanti dall’applicazione di norme del Tuir, ma anche per le altre variazioni previste ai fini Ires e rinvenibili in altre disposizioni normative.
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