La Corte di Giustizia, con la sentenza del 6 dicembre 2007 sulla causa C-401/06, stabilisce che i servizi prestati dall’esecutore testamentario non rientrano tra le prestazioni tipiche degli avvocati, né tra le analoghe. Pertanto, devono essere assoggettati all’Iva nel Paese in cui è stabilito il prestatore, in ottemperanza delle norme sulla territorialità delle prestazioni.
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