La Sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 14820 del 2007, decidendo sul caso di un ricorso tra l’agenzia delle Entrate ed un’impiegata, ha stabilito che l’esclusione illegittima da un concorso per esami determina l’impossibilità di una vittoria. La perdita di chance va risarcita in considerazione del grado di probabilità del risultato favorevole. Nel caso in oggetto non sono stati accolti i motivi dell’Agenzia che sosteneva la mancanza del requisito soggettivo per poter affermare la responsabilità dell’Amministrazione e la carenza della prova del danno subito e, dunque, l’Agenzia è stata condannata a risarcire il danno da perdita di chance.
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