La legge n. 81 dell’11 marzo vigore dal giorno successivo, stabilisce che la produzione di energia calorica e di energia elettrica da fonti rinnovabili fotovoltaiche (sfruttamento dell’illuminazione con pannelli solari) rientri tra le attività agricole. La nuova legge integra la regola contenuta nel comma 423 della Finanziaria per il 2006, che prevede che la produzione e la cessione d’energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, effettuate dagli imprenditori agricoli, rappresentino attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile. Si considerano, perciò, produttive di reddito agrario. Non è però agevole stabilire a qual tipo di attività connessa appartengano: se alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. I riflessi della collocazione nell’una o nell’altra categoria sono di rilievo, poiché se consideriamo quest’attività connessa nella prima categoria, l’azienda agricola deve produrre direttamente in misura prevalente le biomasse necessarie e il forte legame con i prodotti ottenuti sul fondo può consentire l’estensione delle agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette, anche alle cooperative fra produttori agricoli che producano energia utilizzando in prevalenza le biomasse conferite dai soci produttori agricoli, ex articolo 10 del dpr n. 601/73; se, per contro, viene classificata nella seconda categoria di attività connesse, il legame con l’azienda agricola diviene meno stretto, essendo sufficiente collocare l’impianto sul fondo, senza che si debbano produrre in prevalenza le biomasse necessarie. Ciò nonostante l’attività rientrerebbe nel reddito agrario. Vale riportare, a proposito delle attività a riferimento, che l'agenzia delle Entrate, nella circolare n. 6, del 13 febbraio chiarito che la qualificazione di esse come connesse non implica la produzione, all'interno dell'azienda agricola, delle biomasse necessarie.
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