L’impugnazione del preavviso di ipoteca è meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, atto, quest’ultimo, autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile.
L’iscrizione ipotecaria può, quindi, essere legittimamente impugnata anche senza che sia stato opposto, precedentemente, il preavviso della medesima.
E’ quanto sancito dalla Corte di cassazione, Sesta sezione civile, nel testo dell’ordinanza n. 26129 depositata il 2 novembre 2017, con la quale è stata ribaltata la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'impugnativa ad un'iscrizione ipotecaria per crediti tributari erariali, poiché il contribuente non aveva impugnato il preavviso della medesima.
La censura avanzata da quest’ultimo in sede di legittimità, è stata considerata fondata alla luce del principio già enunciato dalla Cassazione secondo cui, nell’ambito del contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'articolo 19 del Decreto legislativo n. 546/1992, il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo, “è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo”.
Il preavviso di iscrizione ipotecaria – ha precisato la Suprema corte - non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 citato e, quindi, la sua impugnazione non può che considerarsi soltanto facoltativa.
La decisione impugnata, in definitiva, è stata cassata, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
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