Legge sulla trasparenza. No profit e aziende pubblicano le sovvenzioni ricevute

Pubblicato il 23 febbraio 2019

Le organizzazioni non profit, entro la fine di febbraio, si trovano a dover comunicare le proprie entrate di natura pubblica, relative al 2018, sui propri siti. Qualora non adempiano, vanno incontro al rischio di dover dare indietro le somme erogate.

E’ la legge 124/2017 - legge annuale per il mercato e la concorrenza – che ha introdotto la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche: tenuti alla pubblicazione sono gli enti non profit e le aziende.

Il carico per le aziende risulta meno gravoso: devono pubblicare i dati nella nota integrativa del bilancio di esercizio (compreso l’eventuale bilancio consolidato), entro il termine della loro pubblicazione.

Per le organizzazioni non profit, invece, l’impegno sarà maggiore. La legge ha previsto che debbano pubblicare le informazioni riguardanti le entrate (sovvenzioni, incarichi, contributi di qualsiasi genere) entro il 28 febbraio, ossia due mesi prima dell’approvazione del bilancio sul sito istituzionale dell’ente (per chi non possiede un proprio sito, sul sito della rete associativa di riferimento).

Quali siano le informazioni da fornire lo dice la circolare n. 2/2019 del ministero del Lavoro dell’11 gennaio scorso. Tra le precisazioni offerte, il limite dei 10mila euro sotto il quale non si è soggetti all’obbligo, va riferito alla somma complessiva delle entrate e non ai singoli rapporti. Tra i dati da pubblicare, anche le somme del 5 per mille incassate nel 2018.

In tema di sanzioni, il ministero del Lavoro ritiene che la restituzione delle somme ricevute riguardi soltanto le imprese e non gli enti non profit. Ciò solleva un dubbio: parlando la legge solamente di questa sanzione, non si comprende a quale altra penalità andrebbero incontro gli enti non profit.

Assonime: norme poco chiare

Con la circolare n. 5 del 22 febbraio 2019, Assonime ha analizzato tale normativa, puntando il dito sulla scarsa chiarezza che connota il dettato legislativo.

Un primo aspetto non limpido riguarda l’ente competente a vagliare le disposizioni introdotte. Si è fatto il nome dell’Anac, ma poi è stato rilevato come la legge non attribuisca tale compito al detto ente.

La circolare, poi, si sofferma sulle erogazioni oggetto di pubblicazione nella nota integrativa del bilancio e sulle modalità di rendicontazione, ritenendo che vadano rese note le somme legate a vantaggi economici/liberalità e non, invece, a quelle ricevute dall’impresa come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture.

Similmente, il riferimento agli “incarichi retribuiti” andrebbe inteso come rivolto esclusivamente a eventuali incarichi che esulino dall’esercizio tipico dell’attività dell’impresa.

Per quanto attiene al regime sanzionatorio, che prevede che le aziende restituiscano le somme ricevute entro 3 mesi, balza subito all’occhio l’iniquità di tale norma sanzionatoria, se si ragiona nei termini in cui l’obbligo di informativa vada riferito anche alle somme ricevute come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture.

Vi è, sottolinea Assonime, una evidente sproporzionalità della sanzione con i principi dettati dalla Costituzione in tema di tutela dell’attività imprenditoriale.

A fronte di tutto ciò, si auspica che vengano al più presto diramate apposite linee guida e, data la complessità della materia, sia prevista una moratoria, nella fase di prima applicazione, delle sanzioni previste.

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