E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale - n. 166 del 18 luglio 2017 - la Legge n. 110 del 14 luglio 2017, che introduce nel nostro ordinamento il reato di tortura, mediante l’inserimento di un nuovo articolo (613 – bis) al codice penale, che punisce con la reclusione da 4 a 10 anni la condotta di chi, “con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà, cagioni acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, qualora il fatto sia commesso con più condotte ovvero comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
La pena è aumentata da 5 a 12 anni di reclusione, se i fatti di cui sopra sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri od in violazione dei doveri inerenti alla sua funzione od al suo servizio.
La Legge punisce altresì – attraverso l’introduzione di un ulteriore art. 613 ter c.p. - con reclusione da 6 mesi a tre anni - anche l’istigazione a commettere tortura da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni.
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