Il Ministero della salute ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca hanno diramato una circolare congiunta, del primo settembre 2017, contenente indicazioni operative per l’attuazione del D.L. n. 73/2017 convertito con Legge n. 119/2017 in materia di prevenzione vaccinale, con disposizioni per l’anno scolastico 2017- 2018 (ad integrazione di ulteriori circolari diffuse di recente dai medesimi Dicasteri). La presente circolare ha lo scopo specifico di agevolare le famiglie nell’adempimento degli obblighi vaccinali, al centro della suindicata normativa a tutela della salute pubblica, anche nell’ottica di favorire un positivo rapporto scuola – famiglia.
A tal fine, i genitori (o tutori/affidatari) dei minori da 0 a 16 anni, dovranno presentare ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale ed alle scuole private non paritarie:
Per l’anno scolastico ed il calendario 2017 – 2018 la richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente), ovvero, inviando una e – mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata all’azienda sanitaria competente od, ancora, inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento.
In tutti questi casi e sempre limitatamente all’anno scolastico 2017 – 2018, onde agevolare le famiglie nell’adempimento dei nuovi obblighi vaccinali, in alternativa alla copia formale della richiesta di vaccinazione, i genitori potranno autocertificare all’istituto scolastico, ai sensi del D.p.r. n. 445/2000, di aver richiesto alla ASL di effettuare la vaccinazione non ancora somministrata.
Si ricorda che tutta la documentazione sopra indicata, dovrà essere fornita ai servizi educativi ed alle scuole per l’infanzia entro la data dell’11 settembre 2017, mentre se alle altre istituzioni del sistema nazionale di istruzione o ai centri di formazione professionale regionale o alle scuole private non paritarie, entro il 31 ottobre 2017. Anche le autocertificazioni ex D.p.r. n. 445/2000, in luogo della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, devono essere fornite nei termini su specificati, fermo, in tale ultimo caso, che la documentazione dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018.
Si sovviene che la presentazione della documentazione (nelle modalità sopra spiegate) – conclude la circolare – costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e per l’infanzia ed alle scuole per l’infanzia, incluse quelle private paritarie.
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