Legge Pinto. Ok all'indennizzo anche se la controversia è “seriale”
Pubblicato il 05 settembre 2014
Con
sentenza n. 18654 del 4 settembre 2014, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la decisione con cui la Corte d'appello aveva rigettato la
domanda di equo indennizzo ai sensi della Legge Pinto promossa da un gruppo di cittadini in relazione ad un giudizio amministrativo
iniziato nel 1995 e terminato nel 2010.
La Corte di merito aveva respinto la domanda sul rilievo della
serialità della controversia, della
sicura reiezione della pretesa azionata, della
carenza di interesse dei ricorrenti circa l'esito del giudizio, nonché della
temerarietà della lite azionata in quanto il profilo di incostituzionalità sollevato originariamente dai ricorrenti si era rivelato infondato sulla base di una pronuncia della Corte costituzionale del 2001.
Ma proprio perché la pronuncia di infondatezza da parte della Consulta era intervenuta dopo la presentazione del ricorso di specie, il giudizio azionato dai ricorrenti - a differenza di quanto sostenuto dai giudici di merito - non poteva certamente reputarsi
ab origine pretestuoso.