Legge Pinto: fase di cognizione e fase esecutiva considerate unitariamente

Pubblicato il 24 luglio 2019

Le Sezioni Unite civili di Cassazione si sono da ultimo pronunciate in ordine al rapporto fra fase di cognizione e di esecuzione ai fini del riconoscimento dell'indennizzo ai sensi della Legge Pinto.

Al Massimo Collegio di legittimità era stato chiesto di chiarire se la durata del processo esecutivo, promosso in ragione del ritardo dell'Amministrazione nel pagamento dell'indennizzo dovuto in forza di titolo esecutivo, costituito dal decreto di condanna pronunciata ex Legge n. 89/2001, dovesse o meno essere calcolata ai fini del computo della durata irragionevole del processo per equa riparazione.

Più in generale era stato domandato: “La durata del processo esecutivo, promosso per la realizzazione della situazione giuridica soggettiva di vantaggio fatta valere nel processo presupposto con esito positivo, deve essere calcolata ai fini del computo della durata ragionevole dello processo presupposto?”.

La questione era stata sottoposta alla luce, da un lato, della sentenza già pronunciata a Sezioni Unite n. 27365/2009 e, dall'altro, della giurisprudenza della Corte EDU e della Corte costituzionale.

Equo indennizzo ex Legge Pinto: i principi delle Sezioni Unite

Le SS. UU. hanno risolto il contrasto interpretativo loro sottoposto con sentenza n. 19883 del 23 luglio 2019, dove hanno formulato, in risposta, alcuni principi di diritto.

  1. In primo luogo, si sono focalizzati sulla decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 4 della Legge Pinto, nel testo modificato dall'articolo 55 del convertito DL n. 83/2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2018. In proposito, hanno precisato che la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato - debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, “senza la necessità che essa venga iniziata nel termine di sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva”.
  2. A seguire, la Suprema corte ha precisato che, ai fini dell'individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell'indennizzo, la fase esecutiva eventualmente intrapresa inizia con la notifica dell'atto di pignoramento e termina allorché diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario.
  3. Per quanto concerne, di seguito, il computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo, è stato sottolineato che non va considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva.
  4. Con riferimento al termine di 120 giorni di cui all'art. 14 del DL n. 669/1996, la Cassazione ha invece evidenziato che lo stesso “non produce alcun effetto ai fini della ragionevole durata del processo esecutivo”.
  5. Le ultime precisazioni hanno riguardato il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'equo indennizzo: per la Corte detto giudizio “deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, dovendosi considerare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo”.
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