Legge Pinto. Consulta: indennizzo anche senza istanza di accelerazione

Pubblicato il 14 luglio 2023

Con sentenza n. 142 del 13 luglio 2023, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della Legge n. 89/2001 sull'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (Legge Pinto), nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 6, della medesima legge.

Tale rimedio preventivo consiste nel deposito, nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, di un’istanza di accelerazione almeno due mesi prima che sia trascorso il termine di cui all’art. 2, comma 2-bis, della medesima legge.

Processi lumaca: domanda di equa riparazione anche senza rimedio preventivo

Le questioni di legittimità in oggetto erano state sollevate dalla Corte d’appello di Firenze che aveva rilevato un possibile contrasto con gli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della CEDU.

La Corte costituzionale, ciò posto, era stata interrogata sulla legittimità costituzionale della disciplina legislativa in forza della quale la mancata presentazione dell’istanza di accelerazione davanti alla Corte di cassazione, comporta la inammissibilità della domanda di equa riparazione.

Ebbene, i giudici costituzionali hanno giudicato fondate le questioni sollevate.

In sintonia con la giurisprudenza della Corte EDU - ha sottolineato la Corte - la giurisprudenza costituzionale è ormai costante nell’affermare che i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma addirittura preferibili, in quanto finalizzati a evitare che i procedimenti giudiziari si protraggano eccessivamente nel tempo.

Occorre, tuttavia, che essi costituiscano un rimedio effettivo, e ciò si realizza solo nei casi in cui venga realmente resa più sollecita la decisione da parte del giudice.

Con particolare riferimento all’istanza di accelerazione in parola, la sua presentazione non vincola il giudice ad instradare su un binario preferenziale il processo nel quale essa è depositata nei termini prescritti.

Il processo, difatti, anche a fronte di tale istanza, può comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata.

Consulta: ammissibilità domanda non può essere condizionata da mancata istanza

Per la Consulta, in definitiva, non appare conforme ai parametri costituzionali evocati prevedere che l’omesso deposito dell’istanza possa condizionare la stessa ammissibilità della domanda di equa riparazione.

E' sì vero che il deposito dell’istanza di accelerazione, in tempo utile ad evitare il superamento dei termini di ragionevole durata, costituisce manifestazione della volontà di ottenere una decisione rapida.

Tuttavia, l'omessa presentazione di tale istanza non può, come detto, essere determinante per la stessa ammissibilità della domanda, potendo, eventualmente, assumere rilievo ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo.

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