Legge Pinto al vaglio della Consulta
Pubblicato il 15 aprile 2013
Sulla Legge Pinto n. 89/2001 e, in particolare, sulle novità alla stessa apportate con il Decreto sviluppo n. 83/2012, è stato sollevato un doppio rilievo di costituzionalità.
Nel dettaglio, la Corte d’appello di Bari, con ordinanza del 18 marzo 2013, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione concernente la legittimità dell'articolo 4 della legge Pinto per contrasto con gli articoli 111 e 3 della Costituzione nonché con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La norma impugnata è quella che impedisce di proporre la domanda di equa riparazione prima della decisione che conclude il procedimento medesimo per il quale si denunci l’eccessiva durata.
In secondo luogo, è la Corte d’appello di Reggio Calabria che, con ordinanza dell’8 aprile 2013, ha sollevato questione di legittimità con riferimento al nuovo articolo 2-bis, comma 3 della Legge Pinto ai sensi del quale la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.