E’ stata definitivamente approvata dalla Camera, nella seduta del 30 giugno 2016, la Legge europea 2015-2016, già votata in Senato il 10 maggio.
Le disposizioni contenute nel testo sono volte alla definizione di ben sedici procedure avviate dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese, a dare esecuzione a due procedure di cooperazione in materia di aiuti di Stato nonché ad attuare tre direttive e una decisione GAI.
La legge europea provvede ad adeguare i contenuti di diverse disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale al diritto europeo per quel che concerne svariate materie che vanno dalla libera circolazione delle merci, alla etichettatura, al commercio dei dispositivi medici, alla libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, alla giustizia e sicurezza, alle dogane e ai trasporti, al gioco d’azzardo fino agli appalti.
Da segnalare, come di particolare rilevanza, le novità concernenti l’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, sancite in attuazione della direttiva 2004/80/UE, e l’estensione a queste vittime del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, fondo che viene, quindi, rinominato.
Lo Stato dovrà quindi pagare un indennizzo, a copertura delle spese mediche e assistenziali, in favore delle vittime di reati intenzionali violenti sulla base di particolari condizioni di accesso e seguendo un’apposita procedura per la presentazione della domanda di indennizzo. I casi di violenza sessuale e di omicidio saranno indennizzabili anche in assenza di spese mediche e assistenziali.
Altra importante novità riguarda le procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell'Unione e si sostanzia nella previsione secondo cui l'atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo è immediatamente applicabile negli altri Stati comunitari.
La disciplina sull’accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista per le controversie transfrontaliere in ambito Ue, viene inoltre estesa ai procedimenti per l'esecuzione di obbligazioni alimentari. Riconosciuto anche il diritto al gratuito patrocinio in presenza di domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori.
Tra le altre modifiche, si segnala, in attuazione al regolamento n. 380/2008, la previsione concernente il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del raggiungimento del quattordicesimo anno di età.
In materia di obbligazioni alimentari, matrimoniali e di responsabilità genitoriale, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del ministero della Giustizia viene autorizzato ad accedere alle informazioni contenute in banche dati pubbliche relative alla situazione economica di soggetti obbligati al pagamento di alimenti in favore di familiari. Questo al fine di consentire che queste informazioni siano trasmesse all'ufficiale giudiziario che procede in via esecutiva alla riscossione dei crediti alimentari.
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