E' stato approvato dal Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015, in via preliminare, lo schema di disegno di legge di delegazione europea 2015, che delega appunto il Governo a recepire la direttiva comunitaria 2015/849, relativa alla «Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo».
Con la legge di delegazione europea, dunque, il Governo italiano potrà attuare la cosiddetta IV direttiva in materia di antiriciclaggio, emanando la disciplina di recepimento con decreto legislativo entro il 26 giugno 2017.
Il recepimento della direttiva consentirà di sanare anche alcune procedure di infrazioni aperte nei confronti dell'Italia.
Le novità più importanti della IV direttiva, recepite nel decreto di delega, sono quelle che riguardano la riforma il sistema sanzionatorio antiriciclaggio.
Il principio ispiratore della normativa europea è quella della gradazione delle sanzioni, con possibilità di colpire anche i singoli che commettono le violazioni all’interno di persone giuridiche.
Le sanzioni amministrative dovrebbero limitarsi alla fattispecie delle violazioni gravi, reiterate e con carattere di sistematicità delle disposizioni di legge in materia di adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti e controlli interni. La pena pecuniaria, in tali circostanze, dovrebbe essere compresa tra 30mila euro e il 10% del fatturato, per le persone giuridiche, e tra 10mila euro e 5 milioni di euro, per le persone fisiche responsabili.
Per stabilire la gravità delle violazioni si dovrà valutare una serie di elementi: la natura del soggetto responsabile, la gravità del danno, l’intensità del dolo o del grado della colpa, l’entità del profitto complessivamente ricavato.
Dal punto di vista delle sanzioni penali, si prevedono sanzioni adeguate alla gravità della condotta e comunque non eccedenti, nel massimo, i tre anni di reclusione.
Per le violazioni commesse da una persona giuridica, la sanzione dovrà essere applicata ai componenti dell’organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione e controllo all’interno dell’ente, qualora sia accertata la loro responsabilità.
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