Novità arrivano dalla nuova Legge di bilancio 2020 anche per quanto riguarda la rivalutazione dei beni d’impresa e la Web tax.
Con riferimento alla rivalutazione dei beni d’impresa, la Legge n. 160/2019, all’articolo 1, commi da 696 a 704, ripropone la proroga della possibilità di rivalutare i beni d’impresa e delle disposizioni sull’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.
Non si segnalano, al riguardo, grossi cambiamenti rispetto alla disciplina in vigore se non per quanto riguarda la riduzione delle aliquote previste per la rivalutazione dei beni.
Infatti, tenuto conto dell’avvenuta riduzione dal 2017 dell’aliquota Ires al 24%, la Manovra per il 2020 riduce sensibilmente la misura dell’imposta sostitutiva di Ires e Irap e di eventuali addizionali che si dovrà applicare.
Nello specifico, per le rivalutazioni che verranno eseguite nel bilancio 2019 le aliquote dell’imposta sostitutiva scendono:
Inoltre, sarà possibile effettuare il pagamento delle imposte sostitutive dovute in forma rateizzata, con un numero di rate variabile da tre a sei a seconda dell’entità dell’imposta dovuta.
Parallelamente, alla rivalutazione dei beni d’impresa viene anche riproposta la disposizione che consente di affrancare il saldo attivo iscritto in contabilità a fronte della rilevazione contabile dei maggiori valori.
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%.
La nuova Legge di Bilancio ha liberato la cosiddetta Web tax dai decreti attuativi, rendendola così definitivamente operativa per l’anno 2020.
Dopo due false partenze, infatti, dal 1° gennaio 2020 per i colossi del web arriva la digital tax: l'imposta sui servizi digitali.
Essa prevede qualche modifica rispetto a quella introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, anche se restano invariate sostanzialmente le soglie di accesso.
In particolare, la digital tax consiste in un'aliquota del 3% sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati nel corso dell’anno solare.
Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente realizzano congiuntamente:
un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro;
un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5,5 milioni di euro.
L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura di una serie di servizi digitali realizzati nell’anno solare, invece dei ricavi realizzati trimestralmente.
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